Gestione Separata INPS: l’avviso di giacenza può interrompere la prescrizione
La Corte di Cassazione con ordinanza 24978/2026 chiarisce quando un avviso bonario INPS inviato tramite raccomandata può interrompere la prescrizione dei contributi previdenziali.
La controversia riguardava contributi dovuti alla Gestione Separata INPS per l’attività libero-professionale di avvocato svolta nell’anno 2010.
Il termine per il pagamento era stato individuato nel 6 luglio 2011. Ai fini della prescrizione quinquennale assumeva quindi rilievo una comunicazione INPS, qualificata nella decisione come avviso bonario, datata 22 giugno 2016.
La raccomandata non era stata consegnata al primo tentativo per assenza del destinatario ed era stata successivamente ritirata presso l’ufficio postale il 12 luglio 2016.
I giudici di merito avevano ritenuto prescritto il credito, considerando rilevante il momento del ritiro della raccomandata. La Corte d’appello aveva escluso che la presunzione prevista dall’articolo 1335 c.c. potesse operare già con il rilascio dell’avviso di giacenza e aveva applicato, in via analogica, il meccanismo previsto dall’articolo 8, comma 4, della legge n.890/1982.
L’INPS ha impugnato la decisione davanti alla Cassazione.
Per l’avviso bonario con funzione di costituzione in mora trova applicazione l’articolo 1335 c.c.. La presunzione di conoscenza può operare dal rilascio dell’avviso di giacenza, salva la prova contraria del destinatario. La Cassazione ha cassato quindi la sentenza con rinvio per un ulteriore accertamento sulla data del tentato recapito.






