Stralcio dei contributi: all’INPS domanda di annullamento entro il 10 novembre
Con la circolare n. 86 pubblicata il 10 ottobre 2023, l’Inps fornisce le indicazioni per richiedere l’annullamento dello stralcio dei debiti contributivi fino a 1.000 euro e il conseguente ripristino della posizione contributiva.
Il decreto lavoro, all’articolo 23 bis, ha previsto nei confronti dei contribuenti iscritti alle Gestioni degli artigiani e dei commercianti, dei lavoratori autonomi agricoli, nonché ai committenti e professionisti iscritti alla Gestione separata dell’INPS, l’opportunità di ricalcolare i debiti annullati allo scopo di tutelare le posizioni assicurative. I soggetti interessati in questa maniera potranno saldare i debiti stralciati in un’unica soluzione oppure in rate mensili, da versare entro la scadenza del 31 dicembre.
Il decreto-legge n. 119/2018 (convertito dalla legge n. 136/2018) e in seguito la Legge di Bilancio 2023, di conseguenza, hanno previsto l’annullamento automatico dei debiti rispettivamente dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 e dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015.
Considerato che le categorie in questione di contribuenti sono escluse dall’applicazione del principio di automaticità delle prestazioni, la posizione assicurativa si determina in proporzione alla contribuzione versata. La disposizione introdotta dal decreto lavoro, quindi, serve per escludere che questi possano essere danneggiati dall’annullamento automatico dei debiti contributivi.
Chi intende versare quanto dovuto per ripristinare la propria posizione previdenziale dovrà presentare un’apposita domanda all’INPS. Sarà possibile richiedere il riconteggio dei debiti stralciati se ricorrono i seguenti requisiti alla data dell’annullamento (24 ottobre 2018 e 30 aprile 2023):
• Rateizzazione concessa dall'agente della riscossione o definizione agevolata ancora in corso;
• Procedimento giudiziale teso ad accertare la fondatezza della pretesa dell'Istituto;
• Intimazione di pagamento o azioni esecutive dell'agente della riscossione.