Differenza giuridica tra distacco e somministrazione: la parola alla Cassazione

Il distacco dei lavoratori è legittimo soltanto quando risponde a uno specifico interesse del datore di lavoro distaccante, che deve sussistere per tutta la durata dell’assegnazione del dipendente a un’altraimpresa: in assenza di tale requisito, il distacco può configurare una somministrazione irregolare di manodopera, anche quando il contratto stipulato tra le imprese prevede espressamente finalità formative.

Questo quanto ribadito dalla Corte di cassazione con l’ordinanza 26009 del 30 settembre 2026 pronunciata nell’ambito di una controversia relativa alla legittimità del distacco di trentanove lavoratori formalmente dipendenti di una società cooperativa e impiegati presso un’altra impresa.

La controversia riguardava una cooperativa che aveva assunto trentanove lavoratori successivamente impiegati presso una società operante nel settore delle lavanderie industriali; le imprese avevano sottoscritto un contratto denominato «distacco per formazione», attraverso il quale il personale della cooperativa veniva inserito nell’organizzazione produttiva della società utilizzatrice.

Secondo la ricostruzione della cooperativa, l’accordo aveva lo scopo di consentire ai lavoratori di acquisire competenze professionali specifiche, necessarie per lo svolgimento di attività che sarebbero state successivamente affidate in appalto; la cooperativa sosteneva, inoltre, di aver provveduto direttamente alla selezione, all’assunzione, alla retribuzione e alla gestione amministrativa del personale e tali circostanze avrebbero dimostrato, secondo la difesa, il mantenimento del rapporto di lavoro in capo al datore di lavoro distaccante.

L’Ispettorato del lavoro aveva invece ritenuto che l’operazione fosse invece finalizzata alla messa a disposizione di personale presso la società senza un effettivo interesse formativo della cooperativa.

A seguito dell’accertamento ispettivo era stata emessa un’ordinanza-ingiunzione, contestata dalla cooperativa e dal suo legale rappresentante, il tribunale aveva confermato la contestazione dell’Ispettorato e la Corte d’appello aveva successivamente respinto l’impugnazione ritenendo che il distacco non presentasse i requisiti richiesti dall’articolo 30 del D.Lgs. n. 276/2003.

La Suprema Corte ha quindi confermato il principio secondo cui il distacco deve rispondere, per tutta la sua durata, ad uno specifico interesse imprenditoriale del datore di lavoro distaccante.