Divieto di cumulo tra Quota 100 e reddito da lavoro autonomo

All’origine della controversia, il rigetto della domanda proposta dal ricorrente volta ad ottenere l’accertamento del suo diritto al trattamento pensionistico anticipato in relazione all’anno 2020, pur in presenza dello svolgimento di un’attività di lavoro autonomo occasionale e produttivo di un reddito annuo inferiore a 5mila euro, con insussistenza dell’obbligo di restituzione delle somme corrisposte a tale titolo.

Con la Sentenza n. 26864 del 14 ottobre 2026, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso affermando che «Il divieto di cumulo tra la pensione quota 100 e i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui, di cui all’art 14 comma 3 D,L 4/2019 va inteso nel senso che il pensionato non può godere, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia, di due trattamenti, pensionistico e derivante dal lavoro.

La violazione del divieto determina la privazione della pensione in misura corrispondente all’entità del reddito da lavoro realizzato, attraverso lo scomputo, dal complessivo trattamento pensionistico, riferito cioè all’intero orizzonte temporale fissato dalla disposizione, di una somma pari al guadagno percepito»