Autotrasporto: rimborso accise terzo Trimestre 2023

E’ possibile richiedere il rimborso delle accise relative al terzo trimestre 2023 per il consumo di gasolio da parte delle imprese di autotrasporto merci. Per effettuare la richiesta è necessario compilare e stampare le dichiarazioni dei consumi di gasolio utilizzando il software disponibile sulla piattaforma telematica dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Chi è abilitato, per la presentazione delle dichiarazioni è possibile trasmetterle utilizzando il Servizio Telematico Doganale – EDI. In alternativa è possibile presentare la documentazione cartacea, unitamente alla sua copia, su supporto informatico (CD-ROM, DVD, chiavetta USB) presso l’ufficio doganale competente in base alla sede dell’azienda per cui si lavora. I termini per richiedere l’agevolazione rimarranno aperti dal 1 ottobre al 31 ottobre 2023.

Le istanze devono fare riferimento alle fatture di rifornimento di gasolio emesse tra l’1 luglio e il 30 settembre 2023. Gli eventuali consumi non documentati da fatture non saranno contemplati dall’agevolazione. Sono ritenuti inoltre ammissibili al rimborso solo i consumi relativi ai veicoli con peso pari o superiore a 7,5 tonnellate e di classe ecologica Euro 5 o superiore.

La misura del rimborso per il terzo trimestre 2023 è fissata a 214,18 euro per ogni mille litri di gasolio. Tale importo corrisponde alla differenza tra l’aliquota generale dell’accisa sul gasolio (pari a 617,40 euro per mille litri) e l’aliquota agevolata dell’accisa sul gasolio professionale, come introdotta dall’art. 4 ter del Decreto Legge n. 193/2016 (pari a 403,22 euro per mille litri).

Si ricorda che c’è un limite massimo di consumo di gasolio, corrispondente ad un litro per ogni chilometro percorso (art. 8 del Decreto Legge n. 124/2019). Conseguentemente, non saranno accettate le dichiarazioni che indicano un consumo di litri superiore a quanto dichiarato in termini di chilometri percorsi. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli prevede che le false dichiarazioni hanno rilevanza penale.

Per quanto riguarda la fruibilità del beneficio, il rimborso può essere utilizzato in compensazione tramite il modello F24, a patto che siano trascorsi 60 giorni dalla presentazione della dichiarazione, senza che l’ufficio doganale sollevi eccezioni (in base all’istituto del silenzio-assenso). Il relativo codice tributo da utilizzare è 6740. In alternativa, è possibile richiedere il rimborso in denaro. Nel caso di compensazione, non ci sono limiti di importo durante l’anno. E tale operazione può essere effettuata fino alla fine dell’anno successivo a quello in cui è sorto il credito d’imposta. Eventuali eccedenze non compensate dovranno essere richieste a rimborso entro i successivi sei mesi.