Contratti a termine per sostituzione: circolare del Ministero del Lavoro

Il datore di lavoro che stipula un contratto a termine per motivi sostitutivi deve indicare le ragioni concrete ed effettive della sostituzione, con l’importante eccezione che è vietata la sostituzione dei lavoratori in sciopero.

Nel settore della pubblica amministrazione, i contratti a termine possono estendersi fino a 36 mesi, a condizione che si rispetti l’articolo 36 del Dlgs 165/2001, il quale permette l’uso di questa tipologia contrattuale solo in presenza di “dimostrate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale”. Queste sono le due disposizioni emesse dal Ministero del Lavoro nella circolare 9/2023 diffusa il lunedì.

Inoltre, il Ministero ha evidenziato l’importanza della contrattazione collettiva, purché questa sia stipulata da organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Con riguardo al nuovo articolo 19, il passaggio nel documento ministeriale risulta meno chiaro. Infatti, riguardo alla nuova lettera b), si specifica che, nel caso in cui nei contratti collettivi aziendali siano incluse clausole introdotte in attuazione dell’articolo 19 precedente, comma 1, lettera b-bis, in virtù dell’identità sostanziale di tali disposizioni con le specifiche esigenze, tali clausole “potranno” continuare a essere utilizzate per la durata del contratto collettivo. Tuttavia, secondo la formulazione della norma di riferimento, le aziende che si trovano in questa situazione saranno obbligate all’utilizzo di tali clausole e non potranno accedere in alcun modo al regime di negoziazione individuale fino al 30 aprile 2024.

In altre parole, se la contrattazione collettiva applicata (sia a livello nazionale che aziendale) contiene condizioni concrete per l’uso dei contratti a termine, queste condizioni saranno vincolanti, anche se sono state concordate molti anni prima. La negoziazione individuale per i contratti a termine è consentita dalla legge solo quando i contratti collettivi non contengono regolamentazioni in questo senso o fanno riferimento a disposizioni di legge. Tuttavia, è importante sottolineare che per le aziende in questa situazione, se entro il 30 aprile 2024 non verranno adottate nuove regolamentazioni collettive, sarà possibile stipulare contratti a termine solo con una durata massima di 12 mesi.

La circolare 9 conferma inoltre che i contratti a termine possono avere una durata massima di 36 mesi e non richiedono specifiche giustificazioni, ad esempio, se stipulati da università private (inclusi gli affiliati di università straniere) e da enti di ricerca privati. Tuttavia, il Ministero fa riserva di fornire ulteriori chiarimenti che potranno essere comunicati dal Dipartimento per la Funzione Pubblica in riferimento alla pubblica amministrazione.

Infine, la circolare conclude affermando che “la circolare di questo Ministero n. 17 del 31 ottobre 2018, adottata in seguito all’entrata in vigore del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, continua a essere applicabile per le disposizioni che non entrano in conflitto con le nuove norme introdotte dal decreto-legge n. 48 del 2023 e gli orientamenti illustrati in questa circolare.” Anche se questa tecnica di rinvio potrebbe causare incertezza tra le aziende, si presume che il Ministero del Lavoro voglia confermare la propria posizione in merito ai contratti a termine, in particolare riguardo alla forma scritta del contratto (paragrafo 1.3) e al contributo aggiuntivo (paragrafo 1.4).