Vietate le ferie ad ore

Non possono essere fruite a ore le ferie annuali retribuite. Che costituiscono un diritto irrinunciabile, riconosciuto al lavoratore dalla Costituzione (articolo 36, comma 3). Il principio si rintraccia anche nel Codice civile (articolo 2109), che prevede il diritto ad un periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo, la cui durata è stabilita dalla legge, dagli usi o secondo equità, nell’articolo 10 del Dlgs 66/2003, con cui si stabilisce che il lavoratore ha diritto a un periodo annuale di ferie retribuite, non inferiore a quattro settimane. Che vanno godute per almeno due settimane consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell’anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei diciotto mesi successivi all’anno di maturazione.

Tutte le fonti normative che disciplinano la materia fanno riferimento a periodi e settimane e mai al godimento delle ferie in termini di ore. Il divieto si evince, quindi, sia dal dato letterale delle norme, sia dalle finalità, secondo giurisprudenza consolidata, del recupero delle energie psicofisiche e della possibilità di dedicarsi alle relazioni familiari/sociali.  Nella prassi, tuttavia, risulta piuttosto frequente la fruizione (illegittima) delle ferie a ore. 

L’Inl individua la possibilità di sollecitare il datore di lavoro affinché riaccrediti le ferie concesse a ore nel relativo contatore, onde ripristinare la regolarità.  Si ricorda che, qualora il datore di lavoro ripristinasse la regolarità ottemperando al provvedimento di disposizione, impartito dall’ispettore, non incorre in alcuna sanzione. Diversamente, la mancata osservanza entro il congruo tempo concesso per l’adempimento, comporta l’irrogazione di una sanzione amministrativa di 1.000 euro.