Rinnovate le tabelle delle malattie professionali

Sono state modificate e integrate le tabelle delle malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura, di cui agli articoli 3 e 211 del decreto del Presidente della Repubblica, 30 giugno 1965, n. 112. La rivisitazione avviene con cadenza annuale, su proposta della commissione scientifica, ascoltate le organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative.

Le nuove tabelle sono contenute nel decreto interministeriale del 10 ottobre 2023 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, emanato di concerto con il Ministero della Salute. Le malattie professionali, si ricorda, sono tutelate in base al seguente sistema misto:

    1. Malattie tabellate: si tratta di tutte quelle malattie indicate nelle due tabelle (una per l’industria e una per l’agricoltura), provocate dalle lavorazioni indicate nelle predette tabelle e denunciate entro un determinato periodo dalla cessazione dell’attività rischiosa. Non è richiesta alcuna prova del nesso eziologico con la malattia (presunzione legale). Si specifica che, laddove il lavoratore denunci la malattia professionale oltre il periodo massimo previsto e dimostri che la patologia si sia manifestata entro tale termine, potrà comunque beneficiare della presunzione legale.

       2. Malattie non tabellate: si tratta di tutte quelle malattie non incluse nelle tabelle. Il lavoratore deve dimostrare l’esistenza della malattia (nesso tra la malattia contratta e l’attività lavorativa svolta) tramite la presentazione di valida certificazione sanitaria.