Stipendi: quello erogato durante le ferie deve essere uguale a quello del periodo di lavoro

La retribuzione corrisposta durante le ferie non deve essere inferiore rispetto a quella corrisposta nel corso dei giorni di lavoro, in quanto non deve costituire una dissuasione dal beneficiarne.

Questo è quanto statuito dalla Corte di Cassazione, sezione lavoro, nell’ordinanza 15 dicembre 2023, n. 35146. 

Alcuni lavoratori, con la qualifica di macchinisti, avevano proposto ricorso dinanzi al Tribunale competente per ottenere l’accertamento del diritto al computo nella retribuzione dovuta durante le ferie dei compensi spettanti a titolo di incentivo per attività di condotta oraria, di attività di riserva previsti dall’art. 54.2 del contratto aziendale del 22 giugno 2012 nonché dei compensi correlati all’assenza dalla residenza prevista dall’art. 77 del contratto aziendale.

Il Giudice di prime cure aveva accolto il ricorso, così come, successivamente, la Corte territoriale che aveva condannato la società datrice di lavoro al pagamento degli importi calcolati per ciascun dipendente.

Nello specifico, il giudice di appello aveva accertato che la retribuzione erogata in via ordinaria durante il servizio comprendeva le indennità variabili richieste mentre la società includeva nella retribuzione erogata durante le ferie la parte fissa prevista dal contratto e l’indennità di turno dello stesso contratto, escludendo gli altri compensi, sebbene fossero collegati alla prestazione delle attività proprie, previste dal c.c.n.l. come lavoro effettivo. Avverso tale sentenza, la società ha proposto ricorso in cassazione sulla scorta di quattro motivi.