Bonus imballaggi eco e riciclati: pronto il codice per utilizzarlo

Con la risoluzione n. 12 del 20 febbraio 2024, l’Agenzia delle entrate ha istituito il codice tributo 7065 per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta riconosciuto alle imprese che hanno contribuito a ridurre l’impatto ambientale degli imballaggi e il livello dei rifiuti acquistando, negli anni 2019 e 2020, prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi di plastica oppure imballaggi biodegradabili e compostabili o derivati dalla raccolta differenziata della carta e dell’alluminio.

L’incentivo, da utilizzare esclusivamente in compensazione, è stato previsto dalla legge di bilancio 2019 (articolo 1, commi da 73 a 79, legge n. 145/2018) nella misura del 36% dei costi sostenuti.

Le regole applicative dell’agevolazione sono state, invece, dettate dal decreto del 14 dicembre 2021dell’allora ministro della Transizione ecologica, di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze e con l’allora Ministro dello sviluppo economico, ai sensi del quale, per fruire del credito d’imposta, il modello F24 deve essere presentato a decorrere dalla data indicata nella comunicazione all’impresa del riconoscimento del credito da parte del ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica. Ministero che ha comunicato all’Agenzia delle entrate l’elenco degli ammessi a fruire dell’agevolazione e l’importo del credito concesso, nonché le eventuali variazioni e revoche.

Questo perchè il beneficio è circoscritto alle imprese che ne hanno fatto richiesta e hanno ottenuto il riconoscimento. Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione, tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito dell’Agenzia.

Tanto premesso, il codice tributo che spalanca le porte all’utilizzo del credito d’imposta in argomento è il 7065 “credito d’imposta per l’acquisto di prodotti riciclati o imballaggi compostabili o riciclati di cui all’articolo 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”. Nel modello F24, che va presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione, deve essere esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di riconoscimento del credito, nel formato “AAAA”, indicato nel cassetto fiscale.