Ripresa dei versamenti sospesi: il mancato pagamento di due rate fa decadere dal beneficio

L’ INPS, con la circolare n. 43 del 6 marzo 2024, ha fornito indicazioni amministrative in ordine agli effetti conseguenti al mancato o parziale pagamento dell’importo oggetto di rateizzazione, nell’ipotesi in cui via stata la sospensione dei versamenti contributivi per espressa disposizione di legge (ad esempio, per il verificarsi di eventi calamitosi). 

In particolare, l’INPS definisce una modalità univoca che consente la gestione del credito in funzione del recupero del medesimo nei confronti dei soggetti che non ottemperano ai pagamenti dovuti in conformità alla norma, nonché il relativo regime sanzionatorio. Nel caso in cui il contribuente abbia comunicato all’Istituto la volontà di avvalersi del pagamento in modalità rateale, si evidenzia che l’obbligo contributivo, determinato dalle norme che disciplinano la ripresa dei versamenti sospesi, costituisce un’obbligazione unica, essendo la divisione in rate soltanto una modalità per agevolarne il recupero. Le singole rate, quindi, non costituiscono autonome e distinte obbligazioni, ma l’adempimento frazionato di un’unica obbligazione.

Per tale motivo il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione, ma non da quello della eventuale definizione agevolata in misura ridotta; i crediti residui verranno affidati all’Agente della riscossione per le attività di recupero coattivo con applicazione delle sanzioni civili, ai sensi dell’art. 116, c. 8, lett. a), della L 388/2000, a decorrere dalla data di ripresa del versamento.

Nel caso, invece, di pagamento parziale delle rate, non si configura la decadenza dal beneficio della rateizzazione che potrà proseguire fino alla scadenza originariamente prevista. In tale caso, sul debito residuo saranno dovute le ordinarie sanzioni civili, ai sensi dell’art. 116, c. 8, lett. a), della citata L. 388/2000, a decorrere dalla data di ripresa del versamento stabilita dalla norma.

Quanto descritto è applicabile anche alle rateizzazioni in essere non ancora scadute al 6 marzo 2024 (data di pubblicazione della circolare 43/2024). Devono, pertanto, intendersi superate le relative precedenti istruzioni amministrative fornite al paragrafo 5, intitolato “Recupero dei contributi sospesi”, della circolare INPS 106/2008.

Si specifica, da ultimo, che sono fatte salve le eventuali diverse disposizioni previste per i singoli eventi calamitosi.