Indirizzo di reperibilità comunicato a Inps e non al datore: quali conseguenze?

La Corte di Cassazione con sentenza 8381 del 28 marzo 2024 ha specificato che il dipendente in malattia che comunica il nuovo indirizzo di reperibilità all’INPS e non al datore è sanzionabile con la multa non con il licenziamento disciplinare.

Nel caso in esame, la società aveva licenziato il lavoratore per essersi reso inadempiente all’obbligo di comunicare la variazione dell’indirizzo di reperibilità durante un’assenza per malattia.

Nel corso del giudizio, tuttavia, era stato accertato che il dipendente avevacomunicato all’INPS l’indirizzo al quale andava eventualmente effettuato il controllo.

Era emerso, inoltre, che la violazione contestata era punibile, ai sensi delcontratto collettivo applicabile, con la sanzione disciplinare della multa.

In considerazione di tutti tali elementi, i giudici di merito avevano ritenuto provato che fosse da escludere l’integrazione di un’assenza ingiustificata: il fatto contestato era insussistente.

Da qui la declaratoria di illegittimità del recesso, con condanna alla reintegrazione del dipendente nel posto di lavoro.