Bonus edilizi: come rifiutare le cessioni crediti già accettate

L’Agenzia delle Entrate con la circolare n.6 del 11 marzo ha fornito leistruzioni operative agli uffici sulla cessione dei crediti d’imposta per interventi edilizi, con particolare riferimento alla procedura da seguire per richiedere l’annullamento dell’accettazione di crediti d’imposta derivanti dalle opzioni di cessione dei crediti già accettate, successive alla prima, o da opzioni di sconto in fattura.

In particolare, la circolare ha individuato le modalità di esecuzione del rifiuto delle cessioni successive alla prima già accettate e ha fornito un modello standard che il cedente e il cessionario dovranno utilizzare per richiedere all’Agenzia il “rifiuto”, con le relative istruzioni.

Nella circolare si specifica, con riferimento alle cessioni dei crediti successive alla prima o allo sconto in fattura, quali soluzioni possano essere adottate nei casi in cui:

  • La cessione sia stata accettata per errore dal cessionario, che, invece, intendeva rifiutarla;
  • Il cedente e il cessionario, dopo l’accettazione della cessione da parte di quest’ultimo, intendano annullare la comunicazione della cessione del credito effettuata sulla piattaforma cessione crediti.

In proposito, si ricorda che l’Agenzia delle entrate è estranea al rapporto di natura privatistica tra cedente e cessionario e può intervenire solo su richiesta dei soggetti interessati.

Pertanto, nei casi prospettati, il cedente e il cessionario dovranno richiedere all’Agenzia delle entrate il “rifiuto” della cessione del credito già accettata, utilizzando il modello allegato alla circolare, da compilare secondo le relative istruzioni.

Il modello, sottoscritto digitalmente o con firma autografa dal cessionario e dal cedente, deve essere inviato all’indirizzo di posta elettronica certificata:

annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it; in caso di firma autografa deve essere allegata copia del documento di identità dei sottoscrittori.

Al riguardo, si fa presente che la richiesta può riferirsi solo a cessioni di crediti successive alla prima o successive allo sconto in fattura, già accettate dal cessionario.