Lavoro irregolare, appalto e somministrazione illecita: aumentano le sanzioni

Il nuovo decreto legge sul PNRR n.19 del 2 marzo 2024ha introdotto agliarticoli 29 e 30 numerose disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare, tra cui la più significativa è l’inasprimento delle sanzioni per chi impiega lavoratori non in regola.

Sanzioni penali per l’interposizione illecita

Il Decreto effettua uno specifico e ampio intervento sull’assetto sanzionatorioin materia di somministrazione, appalto e distacco illeciti. Per tali fattispecie è, infatti, reintrodotta e/o rafforzata la sanzione penale: il somministratore e l’utilizzatore sono, oggi, puniti con la pena dell’arresto fino a un mese o dell’ammenda di 60 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro.

Al ricorrere della fraudolenza, ovvero quando si riscontri che la somministrazione è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo, il somministratore e l’utilizzatore sono puniti con la pena dell’arresto fino a tre mesi o dell’ammenda di 100 euro per ogni lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di utilizzo.

Sono, inoltre, sanzionate, sempre penalmente e con inasprimento delle relative ammende, anche le ipotesi di esercizio abusivo delle attività di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione professionale. Restano, poi, confermate le sanzioni penali già previste per l’espletamento non autorizzato dell’attività di intermediazione nonché nei casi di sfruttamento dei minori.

Altro aspetto innovativo è l’aggravio delle ammende nel caso di recidiva. Qualora, infatti, il datore sia stato già destinatario di sanzioni per i medesimi illeciti nei tre anni precedenti, le stesse sono aumentate del 20%, fermo restando che il relativo importo non può essere inferiore a 5.000 e superiore a 50.000 euro.

Si tratta di una disciplina decisamente più severa rispetto a quanto precedentemente previsto ove si consideri che, anche per la fattispecie più grave della somministrazione fraudolenta, l’abrogato art. 38-bis del D.Lgs. 81/2015 disponeva l’applicazione di soli 20 euro di multa.

Lavoro sommerso

È incrementata la sanzione amministrativa pecuniaria (cd. maxisanzione) prevista per il lavoro irregolare ovvero prestato in mancanza della comunicazione preventiva di assunzione da parte del datore. Il relativo importo è modulato in base alla durata dell’illecito e, propriamente, in caso di impiego del lavoratore sino a:

 • 30 giorni, è compreso tra 1.950 e 11.700 euro;

• 60 giorni, è compreso tra 3.900 e 23.400 euro;

• oltre 60 giorni, è compreso tra 7.800 e 46.800.

Le somme sopra indicate sono aumentate in caso di recidiva.

Sanzioni per omesso versamento dei contributi

Nell’ottica di facilitare e incentivare le imprese a regolarizzare le eventuali inadempienze in materia contributiva, il provvedimento modifica, a far data dal1° settembre 2024,ilregime sanzionatorio delle violazioni previdenziali di cui all’art. 116, comma 8, L. 388/2000.

In tal senso, sia nell’ipotesi diomissioneche in quella dievasionecontributiva, qualora il pagamento dei contributi sia effettuatospontaneamente, trovano applicazione sanzioni civili ridotte rispetto a quelle normalmente disposte.

Ove, poi, il mancato o ritardato pagamento di contributi derivi da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, sono dovuti esclusivamente gli interessi legali.

Ad ogni buon conto, il Decreto prevede che siano fatte salve le disposizioni che prevedano l’applicazione di regimi sanzionatori più favorevoli per il contribuente.