Decreto agevolazioni fiscali: le novità

È entrato in vigore il 30 marzo 2024 il Decreto Legge sulle agevolazioni fiscali.

Il provvedimento è stato pubblicato nella G. U. del 29 marzo 2024 e contiene tante novità tra cui l’eliminazione, per gli interventi successivi alla sua entrata in vigore, di quasi tutte le fattispecie per le quali risulta ancora vigente l’esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura o per la cessione del credito in luogo delle detrazioni.

Tra l’altro il Decreto chiarisce che le disposizione sul contraddittorio obbligatorio previste dal nuovo art. 6 bis dello Statuto dei Diritti del Contribuente non si applicano agli atti emessi prima del 30 aprile 2024 e a quelli preceduti da un invito emesso prima della stessa data.

Bonus Edilizi: stop alle cessioni

Il decreto prevede che sia possibile beneficiare della cessione del credito o dello sconto in fattura qualora:

  • In data antecedente all’entrata in vigore del decreto legge sia stata presentata una CILAS per i lavori non condominiali relativi al superbonus;
  • Per i lavori condominiali, prima dell’entrata in vigore del decreto legge, risulti presentata la CILAS e adottata la delibera condominiale avente ad oggetto l’esecuzione dei lavori il cui committente è il condominio;
  • Sia già stata presentata l’istanza per l’ottenimento del titolo abilitativo avente ad oggetto lavori da superbonus che comportano la demolizione e ricostruzione dell’edificio;
  • Per gli interventi diversi dal superbonus sia stata già presentata la richiesta di un titolo abilitativo; 
  • Per i lavori diversi da superbonus e che non richiedono un titolo abilitativo, i lavori siano già iniziati, oppure se non sono iniziati sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori agevolati diversi dal superbonus e sia stato versato un acconto sul prezzo.

Nuova disciplina della remissione in bonis

Il nuovo Decreto legge, approdato in GU, pone fine anche alla possibilità della regolarizzazione con la cosiddetta remissione in bonis che avrebbe consentito, con il pagamento di una minima sanzione, la comunicazione funzionale alla fruizione dei benefici fino al 15 ottobre 2024.

All’articolo 2 viene, invece, fissata come deadline la scadenza ordinaria del 4 aprile 2024: pertanto, la comunicazione per l’esercizio delle opzioni relative alle spese sostenute nell’anno 2023 e alle cessioni delle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni dal 2020 al 2022, sarà consentita solo entro il 4 aprile 2024.

Come utilizzare i crediti da bonus edilizi

Un’importante stretta sulla fruizione dei crediti da bonus edilizi è prevista nel nuovo Decreto.

In particolare, si prevede che al fine di evitare la fruizione dei bonus edilizi anche da parte dei soggetti che hanno debiti nei confronti dell’erario, come già previsto nel nostro ordinamento in altri casi, si dispone la sospensione, fino a concorrenza di quanto dovuto, dell’utilizzabilità dei crediti di imposta inerenti i bonus edilizi in presenza di iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi imposte erariali nonché ad atti emessi dall’Agenzia delle entrate per importi complessivamente superiori a euro 10.000, se scaduti i termini di pagamento e purché non siano in essere provvedimenti di sospensione o non siano in corso piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.