Contratto carente di rappresentatività? Applicazione illegittima

 Il Tribunale di Napoli con la sentenza 1751 del 7 marzo 2024 ha chiarito che deve essere escluso, che possa attribuirsi rilievo, ai fini della determinazione delle obbligazioni contributive, all’accordo di prossimità che risulti carente del requisito della rappresentatività.

La vicenda ha ad oggetto la causa promossa da una società in opposizione dell’atto di precetto che un dipendente aveva notificato nei suoi confronti.

L’atto di precetto era stato azionato per crediti legati all’inquadramento e all’orario di lavoro, per come individuati sulla base di una diffida accertativa che l’Ispettorato del Lavoro di Perugia aveva notificato alla datrice.

Nell’opporsi all’esecuzione, la società aveva chiesto che venisse dichiarata l’inesistenza del diritto del lavoratore di procedere a esecuzione forzata per i crediti di cui alla diffida e al relativo verbale.

La società opponente, infatti, lamentava che i funzionari dell’Ispettorato del lavoro avessero sostenuto che l’accordo di prossimità dalla stessa stipulato, sulla cui base erano state previste alcune deroghe in materia retributiva, fosse illegittimo e, quindi, irrilevante ai fini della determinazione delle obbligazioni contributive.

La datrice di lavoro, nel dettaglio, aveva applicato ai dipendenti un contratto collettivo nazionale (commercio Confsal) integrato dal sopra menzionato accordo di prossimità, firmato dalle stesse associazioni firmatarie del contratto nazionale, al fine di garantire maggiore occupazione, una fase di avviamento aziendale e la qualità del medesimo CCNL.

L’accordo di prossimità – ha rammentato il giudice di merito – ha carattere eccezionale ed è configurabile solo in presenza di tutti gli specifici presupposti ai quali la norma lo condiziona.