Ingegneri e Architetti: nessuna sanzione dovuta all’INPS

Gli ingegneri e gli architetti sono esonerati dal pagamento delle sanzioni civili per omessa iscrizione alla Gestione separata INPS relativamente al periodo intercorrente tra l’entrata in vigore dell’art. 2 comma 26 della L. 335/95 e la data di entrata in vigore della relativa norma di interpretazione autentica contenuta al comma 12 dell’art. 18 del DL 98/2011.

Lo ha affermato la Corte Costituzionale con la sentenza n. 55 depositata l’ 8 aprile 2024, dichiarando così l’illegittimità costituzionale dell’appena indicata disposizione di legge.

 Tale pronuncia ha quindi reso chiara la legittimità, per tali soggetti, dell’obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS, essendo rilevante, ai fini dell’esclusione di detto obbligo, unicamente il versamento contributivo suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale, la quale non si costituisce, invece, attraverso il versamento a INARCASSA del mero contributo integrativo di natura solidaristica per effetto dell’iscrizione al relativo albo professionale.

È stata così dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 18 comma 12 del DL 98/2011 nella parte in cui non prevede che gli ingegneri e gli architetti non iscritti a INARCASSA per essere contemporaneamente iscritti presso altra gestione previdenziale obbligatoria, tenuti all’obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS, sono esonerati dal pagamento delle sanzioni civili in favore dell’ente previdenziale per l’omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore.