Previdenza complementare: deduzione fiscale per i lavoratori di prima occupazione

L’Agenzia delle Entrate con la risposta 76 del 22 marzo 2024 ha chiarito che nel caso in cui, nei primi cinque anni di partecipazione alle forme di previdenza complementare, il lavoratore di prima occupazione abbia versato contributi per i familiari a carico in aggiunta a quelli versati per la propria posizione, gli stessi concorrono alla determinazione dell’ulteriore plafond di deducibilità.

Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 è dunque consentito, in caso di versamenti di contributi di importo inferiore al limite di euro 5.164,57 nei primi cinque anni di partecipazione, conservare l’importo residuo delle deduzioni annuali di cui non si sono avvalsi e utilizzare il plafond così accumulato entro i venti anni successivi; la disposizione prevede, quindi, una prima fase in cui, in ciascuno dei primi cinque anni di partecipazione di un lavoratore di prima occupazione ad una forma di previdenza complementare, la differenza tra l’importo dei contributi versati e il limite annuale di euro 5.164,57 non è definitivamente persa, ma contribuisce a formare un ulteriore plafond di deducibilità, da utilizzare entro i venti anni successivi.

Nella seconda fase, il plafond così accumulato può essere utilizzato, a partire dal sesto anno e fino al venticinquesimo anno successivo, per dedurre dal proprio reddito complessivo i contributi versati a forme di previdenza complementare, in aggiunta al limite annuale di euro 5.164,57 e fino a concorrenza di euro 2.582,29 annui (per un totale massimo di euro 7.746,86).