Licenziamento nel verbale di conciliazione: la decisione della Cassazione

La Corte di Cassazione con ordinanza 10734 del 22 aprile 2024 ha statuito che il verbale di conciliazione, redatto in seguito a un tentativo di conciliazione fallito, può essere legalmente valido per il licenziamento se rispetta determinati requisiti di forma scritta.

La vicenda ha ad oggetto il licenziamento per giustificato motivo oggettivo di una dipendente, preceduto da tentativo di conciliazione fallito.

Nel caso analizzato, il datore di lavoro aveva manifestato l’intenzione di licenziare la lavoratrice durante l’incontro con la commissione di conciliazione, dopo un infruttuoso tentativo di risoluzione del conflitto.

La volontà era stata riportata a verbale, poi sottoscritto da entrambe le parti.

La Corte di Cassazione ha dunque evidenziato che l’interpretazione letterale della norma non richiede che la comunicazione del licenziamento, permessa al datore di lavoro dopo fallito tentativo di conciliazione, avvenga in una situazione diversa e successiva rispetto a quella del verbale già menzionato.