Ispettorato del lavoro: è reato non fornire la documentazione richiesta

Con la sentenza 5992 del 12 febbraio 2024 la Cassazione penale afferma che si integra il reato di mancata informazione all’Ispettorato del Lavoro anche nel caso in cui il datore abbia colpevolmente omesso di leggere la PEC inviatagli dagli Ispettori con la richiesta di documentazione.

Il titolare di un’azienda proponeva ricorso per cassazione avverso la pronuncia di merito che lo aveva considerato colpevole per non aver fornito all’Ispettorato Territoriale del Lavoro, che gliene aveva fatto richiesta, la documentazione inerente i rapporti di lavoro instaurati con una dipendente, così impedendo lo svolgimento dell’attività di vigilanza.

La Cassazione rileva, preliminarmente, che il reato di cui all’art. 4 L. 628/1961 si configura nell’ipotesi di omessa esibizione, entro il termine indicato nella relativa richiesta, di documentazione necessaria all’Ispettorato del Lavoro per la vigilanza sull’osservanza delle disposizioni in materia di lavoro, previdenza sociale e contratti collettivi di categoria.

Secondo i Giudici di legittimità, il medesimo reato risulta integrato anche per violazione del dovere di diligenza, nell’ipotesi in cui il titolare dell’azienda non viene a conoscenza della richiesta dell’Ispettorato per sua esclusiva responsabilità.