Fondo Telecomunicazioni: come accedere all’integrazione salariale
L’INPS, con la circolare n. 86 del 2024, illustra la disciplina di dettaglio del Fondo di solidarietà bilaterale per la Filiera delle Telecomunicazioni.
L’Istituto fornisce le istruzioni per richiedere l’Assegno di integrazione salariale e le prestazioni facoltative, con particolare riferimento alle prestazioni a sostegno del reddito in caso di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa.
I datori di lavoro interessati devono presentare apposita istanza non prima di 30 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e non oltre il termine di 15 giorni dall’inizio della stessa.
Il pagamento dell’assegno di integrazione salariale è effettuato dal datore di lavoro ai dipendenti aventi diritto alla fine di ogni periodo di paga e rimborsato dall’INPS al datore di lavoro tramite il flusso Uniemens.
Il pagamento diretto della prestazione ai beneficiari da parte dell’INPS può essere deliberato dal Comitato amministratore, previa espressa richiesta del datore di lavoro, in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie dell’azienda.