Non licenziabile chi ritarda nel consegnare un oggetto smarrito da un cliente
La Corte Suprema di Cassazione, con l’ordinanza n. 21692 pubblicata il 1° agosto 2024, ha stabilito che un dipendente non può essere licenziato per aver ritardato nel consegnare al proprio responsabile un oggetto smarrito da un cliente.
Il caso esaminato riguardava un dipendente di una catena di negozi che aveva trovato un oggetto personale lasciato da un cliente e, anziché consegnarlo immediatamente al responsabile, lo aveva tenuto in custodia con l’intenzione di restituirlo il giorno seguente. L’azienda aveva deciso di licenziarlo, adducendo come motivazione una presunta violazione delle norme interne che richiedevano la consegna immediata degli oggetti smarriti.
La Corte di Cassazione ha annullato il licenziamento, stabilendo che il ritardo nella consegna non costituisce un motivo sufficiente per una misura così drastica come il licenziamento. I giudici hanno sottolineato che la condotta del dipendente non aveva arrecato alcun danno all’azienda né aveva violato la fiducia necessaria nel rapporto di lavoro.