Nell’indennità sostitutiva del preavviso anche i fringe benefit

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 20938 del 26/07/2024, ha disposto che il valore dell’auto aziendale concessa al dipendente in uso promiscuo deve rientrare nella base di calcolo del TFR e dell’indennità sostitutiva del preavviso.

La questione prende inizio da un ricorso presentato da un dirigente dimissionario, il quale ha chiesto al Tribunale del lavoro che l’azienda venisse condannata al pagamento in suo favore di somme a vario titolo trattenute dal datore di lavoro, tra cui competenze di fine rapporto e indennità sostitutiva del preavviso.

In particolare, il lavoratore ha chiesto che venisse calcolata l’incidenza dei fringe benefit concessi (auto in uso promiscuo).

Gli Ermellini hanno chiarito che va dato rilievo agli elementi integranti il risparmio di spesa del

lavoratore provvisto di autovettura aziendale per uso promiscuo quale base di calcolo. Risparmio questo che è assimilabile a retribuzione in natura.