Dimissioni volontarie e NASpI, commercialisti: intervento giusto ma ci sono delle criticità

Il 13 febbraio 2024 sono intervenuti in audizione alla Camera i rappresentanti del CNDCEC, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, i quali hanno presentato un documento con diverse osservazioni.

Tra gli ambiti oggetto di intervento anche la disciplina delle dimissioni volontarie, con l’obiettivo di limitare l’abuso delle assenze ingiustificate per ottenere l’indennità di disoccupazione.

Secondo la categoria l’intervento va nella giusta direzione ma ci sono alcune criticità. La revisione della disciplina sulle dimissioni rappresenta anche l’occasione per abilitare i commerciali alla trasmissione dei moduli al Ministero del Lavoro, una possibilità ora preclusa.

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha presentato questa mattina in audizione parlamentare, presso l’XI Commissione permanente lavoro pubblico e privato della Camera, un documento con osservazioni in merito al nuovo DDL lavoro (C. 1532-bis) con disposizioni in materia di lavoro che ha cominciato il suo iter parlamentare dopo l’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri lo scorso 1° maggio assieme al Decreto Lavoro.

I rappresentanti della categoria si sono focalizzati in particolar modo sulla misura prevista all’articolo 9, cioè quella che ha l’obiettivo di colmare la lacuna della normativa che permetteva ai lavoratori di farsi licenziare per ottenere la disoccupazione.

I lavoratori, infatti, per ottenere la NASpI potevano fare ricorso ad una serie di assenze ingiustificate, inducendo i datori di lavoro a licenziarli ed essendo considerati in uno stato di disoccupazione involontaria avevano quindi la possibilità di richiedere e ottenere l’indennità.

La novità va a modificare l’articolo 26 del decreto legislativo n. 151 del 2015, cioè la parte relativa alle dimissioni volontarie e alla risoluzione consensuale, inserendo il comma 7-bis, per cui in caso di assenze ingiustificate che si protraggono oltre il termine previsto dal contratto collettivo applicato, il rapporto si considera risolto per dimissioni del lavoratore.

Se il CCNL non prevede un tale limite, l’assenza ingiustificata non può superare i 5 giorni.

I commercialisti apprezzano l’introduzione di tali contromisure correttive ma al contempo evidenziano come la formulazione dell’art. 9 del DDL mostri criticità evidenti in merito alla scelta degli elementi integranti la nuova fattispecie di dimissioni volontarie.

“la sola assenza ingiustificata protratta per oltre cinque giorni o oltre il termine previsto dal contratto collettivo non si ritiene assurga a elemento sufficiente a configurare la risoluzione del rapporto di lavoro con imputazione al lavoratore dimissionario.

Il comportamento/inadempimento qualificante la fattispecie delle dimissioni dovrebbe configurarsi in modo decisamente più rigoroso, anche al fine di evitare la proliferazione di un pericoloso contenzioso per gli stessi datori di lavoro”.