Si può licenziare il dipendente che fa un altro lavoro durante la malattia

Con ordinanza n. 21766 del 2 agosto 2024 la Corte di Cassazione ha confermato la legittimità del provvedimento nei confronti di un lavoratore che, durante un periodo di malattia, aveva svolto attività compatibili con il proprio lavoro senza darne preventiva comunicazione al datore di lavoro e senza avvisare quindi il datore di lavoro di essere parzialmente guarito dalla malattia.

La Suprema Corte ha così ribadito l’importanza dei principi di correttezza, buona fede e degli

obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà, che devono governare il rapporto di lavoro, anche

durante l’assenza per malattia.

fulcro della decisione della Corte di Cassazione si basa sull’analisi della condotta del lavoratore,

che si è reso protagonista di un comportamento in violazione dei doveri generali e specifici

derivanti dal contratto di lavoro. In particolare, la Suprema Corte ha evidenziato come il

dipendente, nonostante fosse formalmente in malattia, avesse ripreso attività compatibili con il proprio ruolo lavorativo senza informare tempestivamente il datore di lavoro.

Questo comportamento è stato ritenuto in contrasto con l’obbligo di diligenza e di fedeltà che incombe sul lavoratore anche durante un periodo di malattia.

La Corte ha infatti sottolineato che l’assenza per malattia non esime il dipendente dal rispettare i principi di correttezza e buona fede, né tantomeno dagli obblighi di leale collaborazione nei confronti del datore di lavoro.