Tribunale di Arezzo: legittimo il recesso per mancato superamento della prova 

Con la sentenza del 7 ottobre 2024 il Tribunale di Arezzo afferma che, in mancanza di una previsione di durata minima del periodo di prova, il datore può recedere anche dopo poche settimane dall’assunzione, se in tale lasso temporale ha maturato il convincimento (negativo) sulle qualità professionali del dipendente.

Il dirigente impugnava giudizialmente il licenziamento irrogatogli per mancato superamento del periodo di prova un mese e mezzo dopo l’inizio del rapporto di lavoro.

Il Tribunale rileva, preliminarmente, che per definire congrua la durata del periodo di prova non è necessario rifarsi a un predeterminato lasso temporale minimo.

Piuttosto, per la sentenza, il periodo per esser considerato adeguato deve consentire al lavoratore di svolgere le mansioni per cui è stato assunto (come nel caso di specie, ove il ricorrente ha interagito con le funzioni chiave aziendali, si è rapportato con un team di vendita e ha prodotto una bozza di piano industriale).

Secondo il Giudice, infatti, parte datoriale può recedere nel momento in cui abbia effettivamente consentito l’esperimento della prova e abbia, quindi, raccolto elementi utili per valutare la professionalità del dipendente.

Su tali presupposti, il Tribunale di Arezzo dichiara legittimo il licenziamento, ritenendo sufficiente l’arco temporale di un mese e mezzo per valutare le qualità del dirigente.