Cassazione: licenziato il rappresentante sindacale scoperto ad utilizzare impropriamente i permessi
La Corte di Cassazione con ordinanza 29135 del 12 novembre 2024 afferma che il datore può porre in essere controlli, anche per mezzo di un’agenzia di investigazione, al fine di verificare che durante la fruizione dei permessi sindacali il lavoratore ponga in essere attività legate all’incarico ricoperto.
Il lavoratore impugnava giudizialmente il licenziamento irrogatogli per illegittima fruizione dei premessi sindacali in due distinte giornate allorquando era risultato fuori Regione per motivi strettamente personali.
La Corte d’Appello rigettava la predetta domanda, non ritenendo sussistente la violazione della privacy, lamentata dal ricorrente, perché il controllo dell’agenzia investigativa era stato effettuato in luoghi pubblici ed era finalizzato ad accertare le cause effettive della richiesta di premessi sindacali.
Tuttavia, continua la sentenza, il datore di lavoro ha il diritto al controllo per accertare l’effettiva partecipazione dei sindacalisti, fruitori di tali permessi, alle riunioni degli organi direttivi, nazionali o provinciali.
Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dal lavoratore, confermando la legittimità dell’impugnato recesso