Cassazione: impugnabile il licenziamento intimato in luogo della comunicazione della scadenza del contratto

Con l’ordinanza 6303 del 10 marzo 2025 la Cassazione afferma che il lavoratore assunto a tempo determinato ha diritto ad ottenere la tutela prevista in caso di recesso illegittimo qualora il datore, al termine del contratto, non si limiti a comunicare la scadenza dello stesso, ma intimi un vero e proprio licenziamento.

Il lavoratore impugna giudizialmente il licenziamento irrogatogli alla scadenza del suo contratto a tempo determinato.

La Corte d’Appello rigetta la predetta domanda, ritenendo di non dover analizzare l’invocata illegittimità del recesso stante la sussistenza di un rapporto di lavoro a termine.

La Cassazione – nel ribaltare la pronuncia di merito – rileva che, nel caso di scadenza di un contratto di lavoro a termine illegittimamente stipulato e di comunicazione da parte del datore della conseguente disdetta, non trovano applicazione i termini di decadenza previsti per l’impugnazione del recesso.

Non essendosi la sentenza di merito conformata a quest’ultimo principio, la Suprema Corte accoglie il ricorso proposto dal lavoratore.