Cessione del quinto: rinegoziazione finanziamenti
Nel messaggio n. 1768 del 5 giugno 2025, l’INPS interviene riguardo i contratti di finanziamento da estinguersi dietro cessione fino a un quinto della pensione in corso di ammortamento.
Nel caso di rinnovo “esterno” la banca/società finanziaria contraente il nuovo finanziamento, al fine di consentire all’INPS la chiusura del piano di ammortamento in corso e l’attivazione del nuovo piano, è tenuta a comunicare all’Istituto gli estremi del versamento effettuato in favore della banca/società finanziaria creditrice del finanziamento precedente a saldo del relativo debito residuo.
Nel procedimento telematico di gestione della procedura è stata realizzata una funzione che consente alle banche/società finanziarie convenzionate di caricare direttamente in procedura i dati relativi all’estinzione del finanziamento precedente.
Gestione della procedura
La nuova funzione prevede che, entro 60 giorni dal ricevimento della “lettera di priorità”, la banca/società finanziaria convenzionata che ha notificato il contratto di rinnovo deve compilare online determinati campi relativi al pagamento effettuato per l’estinzione del finanziamento precedente e la Struttura dell’INPS territorialmente competente effettua l’attività istruttoria dei piani presenti in procedura “Quote Quinto” ai fini della definizione del procedimento.
Decorsi 60 giorni dalla data in cui il piano è stato posto nello stato “Proposto – Verificato in attesa CRO” (per le Strutture territoriali dell’INPS) o “proposto” (per le banche/società finanziarie convenzionate) senza che la banca/società finanziaria convenzionata abbia effettuato le operazioni di cui sopra, la procedura effettua automaticamente la chiusura del piano con la causale “Piano respinto per decorrenza termini invio CRO”.
Al fine di garantire alle banche/società finanziarie convenzionate il tempo necessario ad adeguarsi alla nuova modalità di inoltro, in via transitoria la prassi finora in uso resterà attiva fino al 30 giugno 2025.