Contributo asilo nido solo a specifiche strutture educative

L’INPS, con la circolare n. 123 del 5 settembre 2025, ha precisato che il contributo asilo nido può essere erogato solo per le spese sostenute per il pagamento delle rette per la frequenza dei nidi e micronidi, delle sezioni primavera e dei servizi integrativi che concorrono all’educazione e alla cura dei bambini, segnatamente spazi gioco e servizi educativi in contesti domiciliari, abilitati all’esercizio delle predette attività secondo le rispettive legislazioni regionali.

Ne deriva che sono escluse dal rimborso le spese sostenute per i servizi diversi da quelli educativi o per la frequenza di strutture che erogano servizi differenti da quelli indicati dall’articolo 6-bis del decreto-legge n. 95/2025 (ad esempio, servizi ricreativi, servizi pre-scuola, post-scuola, frequenza di centri per bambini e famiglie, che accolgono bambine e bambini dai primi mesi di vita insieme a un adulto accompagnatore).

Per il contributo asilo nido, il richiedente deve indicare le mensilità per le quali richiede il contributo, massimo undici mesi, e allegare la documentazione comprovante il pagamento di almeno una retta relativa a uno dei mesi per i quali si richiede il beneficio.

Invece, per il contributo forme di supporto presso la propria abitazione, il richiedente deve indicare l’ulteriore annualità per la quale chiede il contributo e allegare un’attestazione, rilasciata da un pediatra di libera scelta, che dichiari l’impossibilità del bambino a frequentare le strutture educative per la prima infanzia, per l’intero anno solare, in ragione di una grave patologia cronica.