Licenziamento per attività extra-lavorativa in malattia
La Corte di Cassazione, con la sentenza28367 del 27 ottobre 2025 ha chiarito che l’attività extra- lavorativa non occasionale, svolta in contrasto con le prescrizioni mediche e potenzialmente idonea ad aggravare le patologie dichiarate, risulta gravemente lesiva degli obblighi di fedeltà, correttezza e buona fede.
Nel caso in esame un dipendente durante un periodo di malattia svolgeva attività fisica e professionale come personal trainer.
Il datore di lavoro aveva contestato la condotta ritenendola incompatibile con lo stato patologico dichiarato e lesiva del vincolo fiduciario che regola il rapporto di lavoro subordinato.Il lavoratore ha impugnato la sentenza d’appello, ha sostenuto che l’attività svolta era marginale e non pregiudizievole per il datore di lavoro.
La società resistente ha invece ribadito che l’attività extra-lavorativa, svolta in costanza di malattia, era in evidente contrasto con la patologia dichiarata e tale da minare irrimediabilmente la fiducia datoriale.
La Cassazione ha rigettato il ricorso del dipendente, confermando che l’attività extra-lavorativa svolta durante un periodo di malattia, se incompatibile con le condizioni di salute, integra giusta causa di licenziamento disciplinare: tale condotta è idonea a compromettere il vincolo fiduciario o a dimostrare l’inesistenza della malattia dichiarata






