Anche gli incaricati di ricerca nella Gestione separata

L’INPS, con la circolare n. 142 del 14 novembre 2025, ha precisato che sono tenuti all’iscrizione alla Gestione separata anche i titolari di incarichi di ricerca (articolo 22-ter della legge n. 240/2010) e gli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella (articolo 1, comma 553, della legge n. 207/2024).

Destinatari degli incarichi sono i giovani laureati magistrali o a ciclo unico da non più di sei anni in possesso di un curriculum idoneo all’assistenza allo svolgimento di attività di ricerca per i quali, l’art. 22-ter della L. n. 240/2010, introdotto dal DL n. 45/2025 (L. n. 79/2025) ha previsto l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata di cui all’articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge n. 335/1995.

Più precisamente, l’estensione dell’obbligo assicurativo presso la Gestione separata riguarda poi gli addetti che svolgono l’attività come controllo, disciplina e altre mansioni relative alle corse e alle manifestazioni equine sulle quali è autorizzato l’esercizio di scommesse sportive e che sono iscritti nel registro istituito con decreto ministeriale 23 febbraio 2015; i compensi per tali attività sono erogati dal Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e sono disciplinati dall’articolo 50, comma 1, lettera l-bis, del TUIR (redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente).

A tutti i nuovi lavoratori, l’INPS ricorda che, ai fini degli adempimenti contributivi, si applicano le medesime modalità e gli stessi termini di pagamento della contribuzione prevista per i collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione separata.