Autotrasporto: nella franchigia non sono ricompresi i tempi per le operazioni di carico e scarico
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la Circolare n. 13485 del 4 novembre 2025, ha fornito dei chiarimenti sull’applicazione dell’art. 6-bis del D.Lgs. n. 286/2005, come modificato dall’articolo 4 del D.L. n. 73/2025.
In particolare, il MIT ha specificato che:
• È indicato tassativamente in 90 minuti il periodo di franchigia connesso all’attesa ai fini sia del carico che dello scarico delle merci;
• Nei minuti di franchigia non sono ricompresi i tempi per le operazioni di carico e scarico;
• Non vi sono periodi di franchigia relativi all’indennizzo per il superamento dei tempi di carico e scarico;
• L’indennizzo è dovuto integralmente (100 euro) anche per il superamento dei tempi di franchigia o di carico o scarico inferiori all’ora;
• L’indennizzo non è dovuto qualora il ritardo sia imputabile al vettore.
Tra l’altro, il Ministero rammenta che il vettore può dimostrare l’orario d’arrivo con strumenti digitali; è fondamentale, pertanto, che siano individuati esattamente l’orario e il luogo di carico o scarico, nonché le modalità di accesso dei veicoli ai punti di carico e scarico.
Inoltre, raccomanda di fornire indicazioni precise circa gli effettivi responsabili del carico o dello scarico, in considerazione di quanto previsto per il pagamento dell’indennizzo e sul diritto di rivalsa, nonché di esplicitare cosa si intende per “eventuali cause di forza maggiore”, anche in considerazione che la norma di riferimento richiama le responsabilità del vettore, del committente, del caricatore e del proprietario della merce in caso di violazione di disposizioni legislative e regolamentari poste a tutela della sicurezza della circolazione stradale e della sicurezza sociale.






