Il cedente del ramo d’azienda risponde dei debiti fiscali pregressi
Con Ordinanza 12 novembre 2025, n. 29815, la Cassazione si è pronunciata in tema di responsabilità tributaria per i debiti pregressi nelle operazioni di cessione di un ramo d’azienda, ai sensi dell’art. 14 D.Lgs. n. 472/1997.
Accogliendo il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, la Suprema Corte ha precisato che, per i debiti pregressi relativi al ramo d’azienda ceduto, il soggetto passivo dell’imposta nei cui confronti deve essere svolta l’attività accertativa è esclusivamente il cedente, poiché è in capo a quest’ultimo che si è realizzato il presupposto impositivo.
Il cessionario, invece, pur subentrando al cedente, risponde dell’obbligazione tributaria solo in via sussidiaria, ai sensi dell’art. 14 D.Lgs. n. 472/1997, non avendo realizzato il fatto indice dellacapacità contributiva. In ogni caso, l’avviso di accertamento relativo al pagamento delle imposte e delle connesse sanzioni deve essere notificato al cedente del ramo d’azienda e non anche al cessionario






