Cassazione: responsabilità solidale, quale prescrizione per i crediti retributivi?

Con l’ordinanza 24911 del 9 settembre 2025 la Cassazione afferma che le richieste economiche avanzate al committente, solidalmente responsabile, soggiacciono al termine di prescrizione applicabile ai crediti retributivi dei dipendenti.

Il lavoratore, adibito presso un appalto, ricorre giudizialmente nei confronti della società committente al fine di richiedere alcune differenze retributive. La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda, rigettando l’eccezione mossa dall’azienda resistente in merito alla prescrizione dei crediti azionati.

La Cassazione – nel confermare la pronuncia di merito – rileva che il diritto del lavoratore di ottenere dal committente, ai sensi dell’art. 29, secondo comma, del D.Lgs. 276/2003, la corresponsione dei trattamenti retributivi e i contributi previdenziali, non è distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti dell’appaltatore datore.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dalla società, confermando la debenza delle richieste differenze retributive, in quanto non prescritte.