Legittimo il licenziamento del lavoratore che rifiuta il trasferimento?
Una lavoratrice impugnava il licenziamento disciplinare intimatole per assenza ingiustificata dal lavoro, dopo essere stata trasferita in una nuova sede situata in una città diversa, assegnata dall’azienda, sostenendo di non poter accettare la nuova sede per motivi familiari e per l’impossibilità di trasferirsi, a causa della presenza di due figli piccoli.
Con Ordinanza n. 29341 del 6 novembre 2025, la Cassazione rigetta il ricorso ribadendo che il lavoratore può rifiutarsi di eseguire la prestazione a proprio carico solo ove tale rifiuto, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, non risulti contrario a buona fede o da concrete e comprovate ragioni ostative. Nel caso in esame la Suprema Corte ha stabilito che il rifiuto di trasferirsi non era sorretto da buona fede e da circostanze comprovate.






