Smart working e lavoratore fragile: quando il diniego è discriminatorio
In presenza di una condizione di fragilità adeguatamente certificata, il datore di lavoro è tenuto ad adottare misure organizzative idonee a tutelare la salute del lavoratore, privilegiando, ove compatibile con le mansioni, lo svolgimento dell’attività in modalità agile.
Così si espresso il Tribunale di Busto Arsizio con sentenza del 7 gennaio 2026.
La controversia trae origine dal ricorso proposto da una lavoratrice dipendente in servizio dal 1992, affetta da patologia oncologica e sottoposta, a partire dal marzo 2020, a interventi chirurgici e terapie salvavita. La lavoratrice aveva comunicato formalmente al datore di lavoro la propria condizione di lavoratrice fragile nel luglio 2021, trasmettendo idonea certificazione medica.
Nonostante ciò, la società non aveva provveduto a un’immediata adibizione al lavoro agile, imponendo alla dipendente la fruizione di ferie e convocandola anche a corsi di formazione inpresenza. Solo a decorrere dal 4 dicembre 2023 la lavoratrice era stata assegnata al lavoro da remoto, e successivamente stabilizzata in tale modalità.
La mancata assegnazione al lavoro agile a decorrere dal 7 luglio 2021, unitamente all’imposizione delle ferie e allo svolgimento di attività in presenza, è stata qualificata dal Tribunale come condotta illegittima e discriminatoria






