Cassazione: licenziato il lavoratore inidoneo se non in grado di svolgere una prestazione utile per l’azienda

Con l’ordinanza 24994 del 11 settembre 2025, la Cassazione afferma che il datore è tenuto ad adottare gli accomodamenti ragionevoli necessari ad evitare il licenziamento del lavoratore divenuto inidoneo, a condizione che la prestazione del medesimo rimanga comunque utile per l’azienda.

La lavoratrice impugna giudizialmente il licenziamento intimatole per sopravvenuta inidoneità alle mansioni.La Corte d’Appello rigetta la predetta domanda, ritenendo che non vi fossero in azienda mansioni compatibili con le limitazioni imposte dal medico competente.

La Cassazione rileva, preliminarmente, che – in caso di sopravvenuta inidoneità fisica del lavoratore – il datore, prima di procedere con il recesso, deve adottare tutti gli accomodamenti organizzativi ragionevoli al fine di consentire al dipendente di poter svolgere una prestazione compatibile con il suo stato di salute.

Per la sentenza, dunque, è onere del datore di lavoro dimostrare di avere, con un comportamento positivo, ricercato possibili soluzioni e misure organizzative appropriate e ragionevoli, idonee a consentire lo svolgimento di un’attività lavorativa, altrimenti preclusa, a persona con disabilità.

Ritenendo, nel caso di specie, adempiuto detto onere da parte della società, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dalla dipendente e conferma la legittimità dell’impugnato recesso.