Patente a crediti: l’INL fornisce chiarimenti sulla decurtazione dei punti per lavoro “nero” dopo il Decreto Sicurezza


Con Nota n. 609 del 22 gennaio 2026, l’INL fornisce indicazioni rispetto alla patente a crediti e alle decurtazioni per lavoro “nero” in seguito alla conversione in legge del Decreto n. 159/2025 (c.d. Decreto Sicurezza).

A seguito delle modifiche apportate da tale provvedimento, si ricorda che nelle ipotesi di violazioni in materia di lavoro “nero” la decurtazione dei crediti avviene a seguito della notificazione del verbale di accertamento emanato dagli organi competenti e che si prevede la decurtazione di 5 punti per ogni lavoratore, per il quale viene applicata la c.d. maxisanzione per lavoro nero, indipendentemente dal numero di giornate di impiego irregolare: tali disposizioni trovano applicazione con riferimento agli illeciti commessi dal 1° gennaio 2026.

Pertanto, a fronte di tali violazioni, le decurtazioni avvengono a seguito della notifica del verbale unico di accertamento e notificazione, indipendentemente dall’eventuale adempimento alla diffida obbligatoria e, ai soli fini della decurtazione dei punti, i tali verbali si considerano accertamenti definitivi.

Ebbene con riferimento alle suddette violazioni per lavoro nero l’INL chiarisce che, al fine di rafforzare l’efficacia deterrente delle disposizioni in materia di lavoro irregolare, per le stesse non trova applicazione la disposizione che limita il numero massimo di punti che possono essere decurtati nell’ambito del medesimo accertamento ispettivo, in quanto il dato testuale della novella stabilisce espressamente la decurtazione di 5 crediti per ciascun lavoratore irregolare.

Per quanto riguarda, invece, le violazioni commesse prima del 1° gennaio 2026, si continuerà ad applicare la disciplina secondo la precedente formulazione.