Aree di crisi industriale complessa: nuovi trattamenti CIGS

Il Ministero del lavoro, con la circolare n. 3 del 10 febbraio 2026, ha fornito le indicazioni operative in merito alla fruizione dei trattamenti di CIGS a favore dei dipendenti di aziende operanti in aree di crisi industriale complessa.

Più precisamente, il trattamento salariale è a favore dei lavoratori delle imprese che, avendo già beneficiato a qualunque titolo di precedenti periodi di CIGS, dichiarino di trovarsi nell’impossibilità di ricorrere ad un ulteriore trattamento di integrazione salariale straordinaria, sia in base alle disposizioni del D.lgs. n. 148/2015, sia in base alle disposizioni attuative dello stesso.

Quindi il trattamento CIGS in parola, della durata massima di 12 mesi, può essere autorizzato sia qualora l’impresa abbia già esaurito la durata massima consentita dei trattamenti di integrazione salariale, in chiave generale o in base alle singole causali di intervento, sia in assenza dei criteri di autorizzazione richiesti per le singole fattispecie di integrazione salariale straordinaria, di cui all’art. 21 del D.lgs. n. 148/2015, e relative disposizioni di attuazione.

La gestione dello stanziamento, pertanto, risulta “accentrata”: al fine di autorizzare la cassa integrazione non sarà necessario verificare la sussistenza delle risorse (e di eventuali residui) in capo alle singole Regioni come per il pregresso, ma solo la capienza della dotazione finanziaria complessiva riportata nella norma della legge di Bilancio che stabilisce il rifinanziamento.