Cassazione: la violazione dell’obbligo di repechage comporta la reintegra?
Con la sentenza 18804 del 9 luglio 2025 la Cassazione afferma che, nel campo di applicazione dell’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, la violazione dell’obbligo di repechage comporta, per il lavoratore illegittimamente licenziato per g.m.o., il diritto alla reintegra.
La dipendente, assunta prima del marzo 2015, impugna giudizialmente il licenziamento irrogatole per giustificato motivo oggettivo.
La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda, ritenendo violato l’obbligo di repechage e disponendo la reintegra della ricorrente.
La Cassazione – confermando quanto stabilito dalla Corte d’Appello – rileva che il fatto costitutivo del giustificato motivo oggettivo è rappresentato sia dalle ragioni inerenti all’attività produttiva e all’organizzazione del lavoro sia dall’impossibilità di ricollocare altrove il lavoratore.
Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso della società, confermando l’illegittimità dell’impugnato licenziamento.






