Attività all’estero: tassazione convenzionale per i fringe benefit

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’interpello n. 37 del 12 febbraio 2026, ha precisato che se un lavoratore, residente in Italia, ha maturato il diritto a fringe benefit durante l’attività svolta all’estero per più di 183 giorni, assoggettando la relativa retribuzione ai sensi dell’art. 51, c. 8-bis, del TUIR, i beni in natura sono assorbiti nella determinazione forfettaria della base imponibile realizzata attraverso il rinvio alle retribuzioni convenzionali.

L’Agenzia delle Entrate ha richiamato i chiarimenti forniti con la circolare n. 207/E del 2000 secondo cui perché il reddito derivanti dal lavoro dipendente prestato all’estero sia assoggettato a tassazione assumendo come base imponibile la retribuzione convenzionale senza tener conto della retribuzione effettivamente corrisposta al lavoratore, è necessario che sussistano i seguenti requisiti:

a) l’attività lavorativa sia svolta all’estero per un determinato periodo di tempo con carattere di permanenza o sufficiente stabilità;

b) l’attività lavorativa esercitata all’estero costituisca l’oggetto esclusivo del rapporto di lavoro (e, dunque, che la prestazione sia integralmente svolta all’estero);

c) il lavoratore soggiorni, nell’arco di dodici mesi, nello Stato estero per un periodo superiore a 183.

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