Periodo di prova: ai fini del computo valgono i giorni di lavoro effettivi

Con l’Ordinanza n. 34102 del 25 dicembre 2025, la Corte di Cassazione annulla la decisione impugnata con riferimento al computo dei giorni ai fini della durata minima necessaria per l’espletamento della prova prevista dal CCNL, evidenziando che ciò che conta è il periodo di lavoro “effettivo” svolto dal lavoratore, e non quello formalmente trascorso dal momento della sua assunzione.

Nel caso in esame, infatti, il decorso di 5 mesi dall’assunzione in prova (ben superiore ai 3 mesi minimi richiesti dal CCNL), aveva portato il Giudice a considerare svolto il periodo di prova e quindi valido il recesso del datore di lavoro giustificato dal suo mancato superamento.

I Giudici della Cassazione ricordano invece che la sospensione dell’esperimento per malattia, ferie e festività ha un impatto significativo sullo svolgimento della prova e dunque la valutazione su quest’ultima non può prescindere dalla prestazione che effettivamente è stata resa.

In tal senso, la Corte di merito non avrebbe dovuto fermarsi al dato oggettivo del decorso di 5 mesi, ma aveva il compito di verificare se, al momento del recesso, erano trascorsi almeno 3 mesi di lavoro effettivo.