Cassazione: quando va messo a disposizione del lavoratore il report investigativo?
Con l’ordinanza 24558 del 4 settembre 2025 la Cassazione afferma che, ai fini della legittimità del recesso, il datore deve mettere a disposizione del dipendente licenziato, già dal momento della contestazione, il report investigativo posto a base degli addebiti.
Il lavoratore impugna giudizialmente il licenziamento irrogatogli per uso abusivo dei permessi ex lege 104/1992.La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda, ravvisando una violazione del diritto di difesa del lavoratore per la messa a disposizione del report investigativo, inerente le giornate incriminate, solo in giudizio.
La Cassazione – nel confermare la pronuncia di merito – rileva che, in tema di esercizio del potere disciplinare, la contestazione dell’addebito ha la funzione di indicare il fatto contestato al fine di consentire la difesa del lavoratore, mentre non ha per oggetto le relative prove, soprattutto per i fatti che, svolgendosi fuori dall’azienda, sfuggono alla diretta cognizione del datore di lavoro.
Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dalla società, confermando l’illegittimità dell’impugnato recesso.






