Emergenza Sud Italia: indennità una tantum per chi ha sospeso l’attività
Con Circolare 7 maggio 2026, n. 53, l’INPS ha fornito le istruzioni amministrative in materia di indennità una tantum prevista dal decreto Maltempo, a favore dei lavoratori autonomi o professionisti la cui attività è stata sospesa a causa degli eventi meteorologici che si sono verificati in Calabria, Sardegna e Sicilia a partire dal 18 gennaio 2026.La misura, come ricordato dalla Circolare, è riconosciuta per il periodo dal 18 gennaio al 30 aprile 2026, nella misura di € 500 per ciascun periodo di sospensione non superiore a 15 giorni (entro l’importo massimo di € 3.000), a favore di:
• lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e agricoli) e professionisti;
• collaboratori coordinati e continuativi, compresi dottorandi, assegnisti di ricerca e medici in formazione specialistica; che hanno dovuto sospendere la propria attività a causa dei predetti eventi straordinari, a condizione che alla data del 18 gennaio 2026 risiedessero, o fossero domiciliati, o operassero in uno dei Comuni per cui è stato dichiarato lo stato di emergenza.
In particolare, l’indennità è erogata dall’INPS previa presentazione di una domanda, esclusivamente in via telematica sul sito dell’Istituto, a partire dal 20 aprile 2026 ed entro il 20 giugno 2026.
Si segnala che l’indennità una tantum in esame non concorre alla formazione del reddito complessivo del soggetto.






