Cassazione: niente particolare tenuità per la mancanza di igiene in azienda
Con la sentenza 38774 del 1 dicembre 2025 la Cassazione afferma che, in ipotesi di mancanza di igiene all’interno dei luoghi di lavoro, il legale rappresentante dell’azienda non può invocare la non punibilità per tenuità del fatto.
La Corte d’Appello condanna il legale rappresentate dell’impresa, ritenendolo colpevole del reato continuato di cui agli artt. 64-68 del D.Lgs. 81/2008 a fronte della scarsa igiene rinvenuta in azienda.
Il medesimo ricorre per cassazione, sostenendo – tra le altre cose – la particolare tenuità del fatto.La Cassazione – confermando l’impugnata pronuncia di merito – rileva che, ai fini della applicazione della causa di esclusione della punibilità ai sensi dell’art. 131 bis c.p., è richiesta congiuntamente la particolare tenuità dell’offesa e la non abitualità del comportamento.
Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso dell’imputato e conferma la sua colpevolezza rispetto ai reati ascrittigli.






