INPS: piattaforma “Pignoramenti presso terzi su pensioni” per i creditori pignoratizi
L’INPS, con il messaggio 2008 del 16 giugno 2026 comunica che, ha avviato interventi finalizzati alla digitalizzazione dei processi, alla semplificazione amministrativa e al miglioramento dei servizi resi.
In tale contesto è stata realizzata la piattaforma informativa e operativa denominata “Pignoramenti presso terzi su pensioni”, rivolta ai soggetti giuridici creditori pignoratizi, per consentire la gestione delle informazioni e delle attività connesse ai pignoramenti per tutta la durata del relativo procedimento.
Nel procedimento di pignoramento presso terzi su pensioni – che presuppone la titolarità in capo al debitore esecutato di una o più pensioni o quote di pensione – l’INPS interviene come terzo pignorato ed è tenuto ad adempiere agli obblighi previsti dalla normativa vigente.
In particolare, dalla notifica dell’atto di pignoramento fino all’emissione dell’ordinanza di assegnazione, l’INPS deve osservare gli obblighi previsti per il custode ai sensi dell’articolo 546 del codice di procedura civile, accantonando in via cautelare le somme da tenere a disposizione dell’Autorità giudiziaria, nel rispetto dell’ordine cronologico di notifica delle azioni esecutive e dei limiti stabiliti dalla legge. Con l’ordinanza di assegnazione, il credito viene trasferito al creditore pignoratizio e si estingue solo con l’effettivo pagamento da parte dell’INPS.






