NASpI per i detenuti che hanno svolto attività lavorativa: chiarimenti

L’INPS, con la circolare n. 74 del 16 luglio 2026, ha riepilogato i casi in cui il detenuto, dopo aver svolto un’attività lavorativa all’interno dell’istituto penitenziario, può percepire la NASPI.

Una recente pronuncia della Corte di Cassazione (sent. n. 396/2024) ha disposto che il rapporto di lavoro del detenuto alle dipendenze dell’Amministrazione penitenziaria deve essere considerato come un ordinario rapporto di lavoro, nonostante la sua particolare disciplina normativa.

Sulla base di tale principio si è venuto a formare un orientamento giurisprudenziale secondo cui la cessazione del rapporto di lavoro intramurario può considerarsi come involontaria in alcune fattispecie aprendo così alla possibilità di accesso alla prestazione NASpI.

L’INPS, richiamando le sentenze della Suprema Corte, ha elencato i casi in cui la cessazione del lavoro da parte del detenuto può dare diritto alla NASPI.

L’INPS ricorda che l’amministrazione penitenziaria è tenuta a versare il c.d. ticket di licenziamento dato che tale contributo, a norma della Legge n. 92/2012, è dovuto in tutti i casi in cui la cessazione del rapporto di lavoro è idonea a generare in capo al lavoratore il teorico diritto alla NASPI, a prescindere dall’effettiva fruizione.

Non spetta invece la NASPI in caso di cessazione del rapporto di lavoro per rotazione dei lavoratori detenuti., dato che in questo caso si è di fronte alla mera sospensione dell’attività e avvicendamento lavorativo.