INL: esclusa la rateazione per l’estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza

L’INL, con Nota n. 2010 del 18 settembre 2026, ha fornito chiarimenti e indicazioni operative in merito al pagamento della somma prevista dell’art 21 del D.Lgs. n. 758/1994, il quale dispone che “quando risulta l’adempimento della prescrizione, l’organo di vigilanza ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari al quarto del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione commessa“.

Tale importo, unitamente all’adempimento della prescrizione, rappresenta una delle condizioni per l’estinzione delle contravvenzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ai sensi dell’articolo 24 del medesimo decreto. In merito all’esclusione della rateizzazione, contemplata dalla legge 689/81 e alla dilazione del termine, l’INL precisa che la somma deve essere corrisposta per intero entro 30 giorni.

Una disciplina diversa opererebbe qualora l’ammenda fosse irrogata in sede penale mediante sentenza o decreto penale di condanna.