La Cassazione sulla distinzione tra trasferta e trasferimento del lavoratore

Con l’Ordinanza n. 26315 del 6 ottobre 2026, la Corte di Cassazione ha ricordato la differenza tra il trasferimento e la trasferta del lavoratore, oltre alla natura dell’indennità di trasferta.Nello specifico, i Giudici si allineano all’orientamento giurisprudenziale per cui la trasferta si distingue dal trasferimento in ragione della temporaneità dell’assegnazione del lavoratore ad una sede differente rispetto a quella abituale; il trasferimento, invece, implica un cambiamento definitivo del luogo di lavoro.

In tale ottica, l’indennità di trasferta mira a compensare i disagi derivanti dallo svolgimento dell’attività di lavoro presso un luogo diverso da quello previsto nel contratto, non rilevando a tal fine che la sede legale dell’impresa datoriale e la residenza del lavoratore siano diverse rispetto al luogo ove si svolge l’attività di lavoro, non essendo tali luoghi rilevanti per l’identificazione di una trasferta in senso tecnico.